Anche i lavoratori domestici avranno un’indennità per fronteggiare l’emergenza Covid-19!
In arrivo un assegno da 500 euro al mese per 2 mensilità, aprile e maggio 2020. 1000 euro totali per tutti i domestici non conviventi con rapporti di lavoro superiori alle 10 ore alla settimana. 
La novità è contenuta nel Decreto Legge, cosiddetto ‘Rilancio’, approvato mercoledì 13 maggio dal Governo Conte.

Una vittoria per i tanti lavoratori del comparto ma anche per le famiglie presso le quali questi sono impiegati. Un importante obiettivo raggiunto, al quale Assindatcolf ha dato un grande contributo: insieme a tutte le parti sociali firmatarie del contratto collettivo abbiamo, infatti, intrapreso fin da subito una grande battaglia per portare unitariamente all’attenzione dell’Esecutivo un pacchetto di proposte che consentissero di superare le criticità che stavano vivendo famiglie e domestici. Una serie di proposte per superare la fase dell’emergenza, come l’indennità che oggi è diventata realtà, ma anche per rilanciare l’economia, come gli incentivi fiscali per le famiglie che vogliono assumere e che speriamo possano essere recepiti nei futuri provvedimenti!

In attesa delle circolari esplicative che chiariranno le modalità operative per la presentazione della domanda, evidenziamo intanto quali sono i requisiti e chi ha diritto a richiedere l’indennità secondo le indicazioni riportate nel Decreto Legge.

L’assegno, 1000 euro complessivi, 500 euro per il mese di aprile e 500 euro per il mese di maggio, spetta ai soli lavoratori domestici non conviventi che alla data del 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.

Il contributo, erogato dall’Inps, sarà riconosciuto anche nel caso in cui il domestico abbia continuato a lavorare, fruito di un periodo di ferie, di un permesso non retribuito o di una sospensione extraferiale.

Non si ha diritto a ricevere l’indennità se il lavoratore è titolare di pensione (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità), di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso da quello domestico o se questo ha già fruito di uno dei seguenti aiuti previsti nel Dl ‘Cura Italia’:

  • Indennita’ professionisti e lavoratori   con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
  • Indennita’ lavoratori  autonomi  iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago
  • Indennita’ lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti Termali
  • Indennita’ lavoratori del settore agricolo
  • Indennita’ lavoratori dello spettacolo
  • percettori di reddito ultima istanza
  • percettori del reddito di emergenza
  • percettori del reddito di cittadinanza, a meno che l’importo dell’assegno non sia inferiore ai 500 euro. In questo caso l’indennità covid spetterà solo in misura integrativa fino al raggiungimento del tetto massimo di 500 euro mensili.