Con la circolare n. 49 del 22 aprile 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni operative sulla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi prevista dal decreto-legge n. 25/2026, adottato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia a partire dal 18 gennaio 2026.

La misura interessa anche i datori di lavoro domestico e si applica agli adempimenti e ai versamenti con scadenza nel periodo compreso tra il 18 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026. Si precisa che la sospensione è riconosciuta esclusivamente ai soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la residenza in immobili danneggiati situati nei territori che saranno individuati con apposita ordinanza della Protezione Civile.

Per i datori di lavoro domestico, in particolare, rientrano nella sospensione:

  • i contributi relativi al primo trimestre 2026, con scadenza ordinaria al 10 aprile;
  • eventuali contributi arretrati con scadenza nel medesimo periodo;
  • i pagamenti derivanti da note di rettifica (salvo i casi in cui intervenga la prescrizione).

In caso di cessazione del rapporto di lavoro domestico, il termine ordinario di pagamento dei contributi (entro 10 giorni) è sospeso qualora ricada nel periodo indicato.

Nel medesimo arco temporale risultano sospesi anche gli adempimenti amministrativi e informativi, comprese le comunicazioni obbligatorie verso l’INPS relative ai rapporti di lavoro domestico.

Per accedere alla misura, il datore di lavoro domestico deve presentare apposita richiesta attraverso il Cassetto previdenziale sul sito INPS, utilizzando la funzione “Invia Comunicazione” e indicando come oggetto “Sospensione per calamità naturali”.

Assindatcolf ricorda ai propri associati che per assistenza e supporto nella gestione degli adempimenti, è possibile rivolgersi alla sede territoriale di riferimento oppure alla sede nazionale di Roma.