In caso di decesso del datore di lavoro, cambiano le modalità di gestione della cessazione del rapporto di lavoro domestico, con importanti ricadute sia per gli intermediari che per famiglie. A fare chiarezza è l’INPS con il Messaggio n. 1972 dell’11 giugno 2026, che fornisce indicazioni operative sulla gestione delle deleghe e sulle modalità di comunicazione della cessazione dei rapporti di lavoro domestico intestati a datori deceduti.

Cessazione del rapporto: cosa cambia per gli intermediari

In caso di delega già attiva o in attivazione, gli intermediari autorizzati possono cessare il rapporto di lavoro domestico entro sessanta giorni dal decesso del datore di lavoro, trascorsi i quali il medesimo rapporto viene chiuso d’ufficio. In assenza di una delega attiva, la cessazione del rapporto di lavoro domestico non può più essere effettuata mediante l’ordinaria procedura telematica. Al contrario l’adempimento potrà essere eseguito esclusivamente in nome dell’erede del datore di lavoro e la comunicazione dovrà essere trasmessa tramite PEC alla sede INPS territorialmente competente.

Per gli intermediari sarà pertanto necessario:

  • acquisire la delega dell’erede;
  • avere una dichiarazione firmata dall’erede e corredata dal documento d’identità di quest’ultimo;
  • richiedere, per conto dell’erede, l’inserimento della cessazione mediante PEC e la relativa ricevuta;

Cessazione del rapporto: cosa cambia per gli eredi

Il Messaggio INPS individua inoltre una procedura alternativa che può essere utilizzata direttamente dagli eredi in possesso di SPID, CIE o CNS.

L’erede può infatti generare un apposito PIN telefonico accedendo alla propria area personale MyINPS e attivare i servizi dispositivi del Contact Center Multicanale. Una volta ottenuto il PIN, sarà possibile contattare il Contact Center INPS e comunicare la cessazione del rapporto di lavoro domestico, indicando il codice fiscale del datore di lavoro e il codice del rapporto, oppure sempre tramite comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) indirizzata alla Struttura territorialmente competente dell’INPS.