Non è sufficiente che un lavoratore svolga attività di assistenza a una persona anziana per qualificare il rapporto come lavoro domestico: occorre anche che tra le parti sussista quella particolare relazione che caratterizza questa tipologia contrattuale. A ribadirlo è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 31 agosto 2026, n. 24869 che chiarisce che se il lavoratore è assunto da un’associazione ma presta servizio presso l’abitazione o nella struttura, il rapporto non può quindi essere qualificato come tale.
La vicenda nasce da un accertamento dell’INPS che aveva contestato la qualificazione dei rapporti instaurati da un’associazione con il proprio personale, destinato all’assistenza di persone anziane presso le loro abitazioni o nelle strutture nelle quali erano ricoverate. Il datore di lavoro formale era dunque l’associazione, mentre i beneficiari effettivi dell’attività erano gli anziani assistiti. Ed è proprio questa distinzione tra chi assume il lavoratore e chi beneficia della prestazione a escludere, secondo la Suprema Corte, l’applicazione della disciplina speciale.
Nell’ordinanza la Corte richiama l’articolo 1 della legge 2 aprile 1958, n. 339, secondo cui la normativa si applica agli addetti ai servizi domestici che prestano la propria opera, in modo continuativo e prevalente, «presso lo stesso datore di lavoro» e per il funzionamento della vita familiare. La disposizione, sottolinea la Cassazione, richiede quindi non solo una determinata tipologia di attività, ma anche una specifica destinazione della prestazione: essa deve essere rivolta al soddisfacimento di un bisogno personale del datore di lavoro.
La Corte precisa, tuttavia, che possono rientrare nella fattispecie anche le prestazioni rese a beneficio di una comunità stabile di persone conviventi continuativamente sotto lo stesso tetto, senza scopo di lucro e secondo un principio di mutua assistenza (Cass. n. 2354/1983; Cass. n. 21446/2018). Anche questa interpretazione più ampia, però, «postula pur sempre una correlazione inscindibile tra le finalità della prestazione […] e il soddisfacimento dei bisogni personali del datore e non di un quivis de populo».
Il punto, dunque, non è soltanto che cosa faccia il lavoratore, ma per chi lo faccia e nell’ambito di quale rapporto. È questa connessione tra la prestazione e i bisogni personali del datore a caratterizzare la fattispecie e a distinguerla dalle attività di assistenza svolte professionalmente per conto di un soggetto terzo.
Per Assindatcolf, l’ordinanza rappresenta una conferma importante di una posizione sostenuta da tempo. “Il pronunciamento della Cassazione rafforza infatti un principio che abbiamo più volte evidenziato: la qualificazione del rapporto non può essere determinata guardando esclusivamente alle mansioni concretamente svolte, ma deve considerare anche la natura del legame tra le parti e il destinatario della prestazione. È un chiarimento importante che può evitare che attività di assistenza svolte in favore di terzi vengano automaticamente, e impropriamente ricondotte a un rapporto di lavoro domestico”.

