Malattia colf e badante: come funziona?
In caso di malattia la colf o la badante assunta ad ore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro – salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti – entro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. Successivamente dovrà far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico indicante la prognosi di inabilità al lavoro entro due giorni dal relativo rilascio, o in alternativa il numero di protocollo del certificato.
Per colf o badanti conviventi, invece, non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo di produrre il certificato medico per i conviventi qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali questi non siano presenti nell’abitazione del datore di lavoro.
Chi paga la malattia della colf o della badante
A pagare la malattia del lavoratore domestico, colf o badante, ad ore o in regime di convivenza, è la famiglia stessa. Modi e tempi dipendono dalla retribuzione concordata al momento dell’assunzione e dall’anzianità di servizio. Importante, quindi, sapere che non è l’Inps a farsi carico della malattia e che quindi nessuna comunicazione specifica rispetto a questo evento deve essere inoltrata all’Ente.
Quanti giorni di malattia spettano a colf e badanti
Malattia colf e badante per anzianità fino a 6 mesi di servizio.
In questo caso il contratto nazionale prevede che il datore di lavoro riconosca 8 giorni di malattia pagati. Come? Fino al 3° giorno consecutivo, con un importo pari al 50% della retribuzione globale di fatto giornaliera mentre dal 4° giorno in poi pari al 100% della retribuzione globale di fatto. Finito questo periodo si entra in quello di comporto, ovvero della conservazione del posto di lavoro. Anche qui con tempistiche definite in base all’anzianità di servizio.
Malattia colf e badante per anzianità da 6 mesi a 2 anni.
Il contratto prevede che il datore di lavoro riconosca 10 giorni di malattia pagati nelle stesse modalità di cui sopra: fino al 3° giorno consecutivo con un importo pari al 50% della retribuzione globale di fatto giornaliera mentre dal 4° giorno in poi pari al 100% della retribuzione globale di fatto. Al termine dei 10 giorni si entra nella fase del ‘comporto’, ovvero della conservazione del posto di lavoro, con tempistiche definite in base all’anzianità di servizio.
Malattia colf e badante per anzianità oltre i 2 anni.
La regola stabilita nel contratto è che il datore di lavoro riconosca 15 giorni di malattia pagati fino al 3° giorno consecutivo con un importo pari al 50% della retribuzione globale di fatto giornaliera mentre dal 4° giorno in poi pari al 100% della retribuzione globale di fatto. Al termine dei 15 giorni si entra nella fase della conservazione del posto di lavoro, il periodo di comporto, con durata definita sempre in base all’anzianità di servizio.
Malattia non retribuita: che cosa è il periodo di comporto
Il Contratto nazionale di lavoro domestico assicura al lavoratore non solo un periodo di malattia retribuita secondo i criteri sopra citati ma gli garantisce anche il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Stiamo parlando del cosiddetto periodo di comporto che, anche in questo caso, varia a seconda dei mesi di attività svolta presso lo stesso datore di lavoro: 10 giorni quando l’anzianità è fino a 6 mesi, 45 giorni da 6 mesi a 2 anni e 180 giorni oltre i 2 anni. In questo arco temporale il domestico non viene pagato ma non può essere licenziato: il datore non versa contributi ma deve accantonare comunque tredicesima mensilità e Tfr che continuano a maturare insieme alle ferie. In caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL, i periodi sopracitati sono aumentati del 50%.