Il 9 gennaio 2025 la Cassazione si è pronunciata con un’ordinanza che ha allargato l’interpretazione restrittiva fino ad oggi avuta dall’Agenzia delle Entrate sulla deducibilità delle spese per assistenza al soggetto disabile. Nell’ordinanza la Suprema Corte stabilisce, infatti, che in caso di disabile grave (art. 3 Legge 104/92) le spese per l’assistenza sono deducibili in base all’art. 10 comma 1 lettera b) del TUIR anche se prestate da operatori senza qualifica professionale ad hoc (come per infermieri o fisioterapisti).
Per l’Agenzia delle Entrate potevano, invece, essere portate in deduzione solo le spese sostenute per prestazioni di assistenza specifica rivolte ai soggetti afflitti da grave e permanente invalidità o menomazione, quindi per assistenza infermieristica, riabilitativa e comunque effettuata da personale in possesso di specifiche abilitazioni professionali, mentre le spese per gli addetti all’assistenza (badanti) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana devono essere portate in detrazione per un importo non superiore al 19% di 2100 euro, se il reddito annuo non supera i 40.000 euro, in base all’art. 15 comma 1 , lettera i septies del TUIR.
Secondo i giudici della Suprema Corte può essere, invece, deducibile l’intera spesa dell’assistenza al disabile grave, non limitata alla particolare qualificazione professionale del soggetto che presta l’assistenza, ma alla persona a cui l’assistenza è prestata, ossia al soggetto afflitto da grave e permanente invalidità o menomazione rilevante ai sensi dell’art. 3 della legge 05/02/1994 n. 104.
Sebbene si tratti di un’ordinanza e non di norma di legge, per Assindatcolf potrebbe comunque comportare importanti sviluppi sul fronte deducibilità delle spese del personale domestico, la ‘storica’ battaglia della nostra Associazione.