Il rapporto di lavoro con collaboratore familiare (Colf) è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico (CCNL), che disciplina in maniera dettagliata aspetti come l’inquadramento professionale, le mansioni, la retribuzione. È fondamentale che il datore conosca le disposizioni previste, per evitare errori e per adattare le regole al tipo di assistenza richiesta.
Livelli di inquadramento dei collaboratori familiari
Il CCNL prevede quattro livelli di inquadramento per i lavoratori domestici: A, B, C e D. Nel caso delle colf, i livelli di inquadramento previsti sono A e B:
Livello A: rientrano in questo livello le colf che svolgono mansioni di base, senza responsabilità dirette e sotto la supervisione del datore di lavoro.
Livello B: comprende le colf che eseguono compiti con una certa competenza specifica, hanno quindi maggiore autonomia rispetto al livello A.
Tipologie di contratto per colf
In base alle necessità del nucleo familiare, si possono adottare differenti formule contrattuali:
Colf convivente: vive presso l’abitazione del datore di lavoro e presta servizio per un massimo di 54 ore settimanali.
Colf ad ore: svolge mansioni di assistenza familiare, senza alloggio, per un numero di ore stabilito settimanalmente. Non esiste un monte orario minimo: l’assistente familiare può, infatti, essere anche assunto per una sola ora a settimana.
Retribuzione della colf:
La retribuzione minima per i collaboratori domestici viene aggiornata annualmente secondo le tabelle del CCNL e varia in base al livello di inquadramento e alle ore effettivamente lavorate. Minima significa che sotto questa soglia non è possibile scendere; è, invece, pattuibile una retribuzione superiore in base all’andamento del mercato. Ecco alcuni fattori che potrebbero influire nella determinazione della retribuzione: l’orario complessivo (di norma più ore svolge una colf più la sua retribuzione sarà vicina al minimo sindacale) ma anche la componente geografica. Le tariffe di mercato variano da città a città e il divario più grande normalmente si registra tra regioni del Nord Italia e del Sud.
Per il 2025, le retribuzioni minime lorde sono le seguenti:
Colf convivente: da € 736,25 (livello A) fino a € 1.405,58 + € 197,95 di indennità (livello D Super).
Colf non convivente (ad ore): da € 5,35/ora (livello A) fino a € 9,50/ora (livello D Super).
Obblighi del datore di lavoro
Oltre alla corresponsione mensile dello stipendio, il datore di lavoro è tenuto a rispettare una serie di adempimenti previsti dal CCNL, tra cui:
Versamento dei contributi previdenziali e di assistenza contrattuale: ogni tre mesi il datore deve versare all’Inps i contributi previdenziali (comprensivi anche dell’assicurazione contro gli infortuni) e quelli Cassacolf. Le scadenze sono le medesime:
- 10 gennaio relativo al trimestre ottobre-dicembre
- 10 aprile relativo al trimestre gennaio – marzo
- 10 luglio relativo al trimestre aprile – giugno
- 10 ottobre relativo al trimestre luglio – settembre
Tredicesima mensilità: il collaboratore domestico ha diritto a una mensilità aggiuntiva da corrispondere entro dicembre, calcolata in base ai mesi lavorati. Per i conviventi, la tredicesima comprende anche la quota di vitto e alloggio.
Ferie retribuite: al lavoratore spettano 26 giorni di ferie all’anno, retribuiti con un importo pari a 1/26 dello stipendio mensile lordo per ogni giorno di vacanza. Per i lavoratori conviventi, la retribuzione delle ferie comprende anche la quota di vitto e alloggio.
Trattamento di fine rapporto (TFR): alla fine del contratto, il datore deve liquidare il TFR, calcolato annualmente in base alla retribuzione percepita.
Festività: durante i giorni festivi previsti dalla legge (come Natale, Pasqua, 25 aprile, 2 giugno), la colf ha diritto al riposo retribuito. Per il contratto di lavoro ad ore, le festività godute (e quindi non lavorate) saranno retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale. Nel caso di contratto di lavoro in regime di convivenza, il calcolo della festività goduta sarà effettuato nel seguente modo: retribuzione globale di fatto mensile divisa per 26. Se il datore di lavoro richiede la prestazione lavorativa durante la festività, al lavoratore spetterà, oltre alla normale retribuzione giornaliera, anche il pagamento delle ore lavorate con una maggiorazione del 60% sulla retribuzione globale di fatto.
Malattia: In caso di malattia della colf, sia essa assunta ad ore che in regime di convivenza, l’onere del pagamento ricade interamente sulla famiglia datrice di lavoro. Le modalità e i tempi di retribuzione durante la malattia variano in base alla retribuzione stabilita al momento dell’assunzione e all’anzianità di servizio maturata dalla lavoratrice. Fino a 6 mesi di anzianità, il contratto collettivo nazionale prevede il pagamento di 8 giorni di malattia. Nei primi 3 giorni consecutivi, la colf ha diritto al 50% della retribuzione giornaliera globale. Dal 4° giorno in poi, la retribuzione è pari al 100% della paga giornaliera. Da 6 mesi a 2 anni di servizio, i giorni di malattia pagati salgono a 10, con le stesse modalità previste per la fascia precedente (50% nei primi 3 giorni e 100% dal 4°giorno in poi). Oltre i 2 anni di anzianità, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere 15 giorni di malattia retribuita, sempre secondo le medesime modalità: 50% nei primi 3 giorni e 100% dal 4° in poi. Una volta superati i periodi di malattia retribuita, si entra nella cosiddetta fase di “comporto” durante la quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.