Sebbene il Ccnl domestico stabilisca che le ferie di colf, badanti e baby sitter debbano preferibilmente essere fruite in un periodo compreso tra giugno e settembre (art. 17, comma 3), esiste anche la possibilità che famiglia conceda una deroga rispetto alla regola generale, magari per venire incontro a specifiche esigenze del lavoratore che deve far fronte a particolari emergenze. Modificare il periodo di vacanze è dunque possibile, previo accordo tra le parti, così come ammessa è la possibilità di anticipare giorni di vacanza che ancora non sono stati maturati (oltre alla possibilità di accordare un periodo di sospensione extra feriale non retribuito).
In termini generali, sono 26 i giorni di stop a cui ha diritto un collaboratore domestico (convivente o ad ore) per ogni anno di servizio svolto: un periodo da conteggiarsi dal lunedì al sabato (escluse domeniche e festivi) indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro. Le lavoratrici straniere hanno la possibilità di accumularle per un biennio per poter poi fruire del cosiddetto ‘rimpatrio non definitivo’: un periodo non più di 26 giorni ma di 52. E ancora, le ferie devono avere un carattere continuativo, devono cioè essere godute in un unico periodo o al massimo in due con ma almeno 2 settimane comprese tra i mesi di giugno e settembre.