Con il Messaggio n. 2951 pubblicato il 25 luglio l’Inps ha fornito nuove indicazioni rispetto a quelle già note per la presentazione della domanda di Assegno Unico da parte di cittadini stranieri non comunitari: tra i requisiti un contratto di lavoro subordinato o di lavoro stagionale di durata almeno semestrale; il permesso per assistenza minori (rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano); permesso per protezione speciale (laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine); permesso per casi speciali (rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).
Non possono invece essere inclusi nella platea dei beneficiari dell’assegno i titolari dei permessi: attesa occupazione; tirocinio e formazione professionale; studio; studenti / tirocinanti / alunni; Residenza elettiva; visite, affari, turismo.