Sarà sufficiente la prima parte del Pin Inps per accedere al bonus baby sitter? Come noto, l’Istituto ha previsto una procedura semplificata per la presentazione delle domande che consentono di ottenere bonus e contributi istituiti dal decreto ‘Cura Italia’, tra cui quello per il pagamento della baby sitter. Dal 1 aprile scorso le famiglie hanno, infatti, potuto inoltrare la richiesta solo con il cosiddetto Pin semplificato. Tuttavia, una volta accolta la domanda, per l’accaparramento delle somme e la comunicazione della prestazione lavorativa sarà necessario accedere, registrandosi, alla piattaforma delle Prestazioni occasionali (Libretto Famiglia) che, al contrario, prevede come requisito fondamentale il possesso del Pin completo, sia per il datore che per il lavoratore. Purtroppo però, molto spesso entrambe le parti ne sono invece prive! Per questo motivo Assindatcolf ha evidenziato la criticità al Ministero del Lavoro e alla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali dell’Inps,  chiedendo per questo periodo di emergenza la possibilità di utilizzare anche sulla piattaforma delle prestazioni  occasionali la procedura semplificata. In attesa che arrivi formale risposta invitiamo i datori ed i lavoratori che non ne fossero già in possesso ad avviare anche la richiesta di Pin completo.

Altro chiarimento: la Circolare Inps n° 44 stabilisce (punto 2) che, per accedere al bonus baby sitter nessuno dei genitori debba già essere beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (NASPI, CIGO, indennità di mobilità). Potrebbe, però, verificarsi il caso in cui il genitore sia in cassa integrazione solo parziale. Per questo abbiamo chiesto al Ministero e all’Inps di chiarire se in queste condizioni  la famiglia abbia diritto a richiedere il bonus in misura proporzionale. 

 

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