Anche i lavoratori domestici regolarmente assunti che diventano padri hanno diritto a fruire del congedo obbligatorio di paternità: 10 giorni di stop pagato direttamente dall’Inps con un’indennità pari al 100% della retribuzione, fruibile a partire dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto. Il D. Lgs. 105/2022 entrato in vigore lo scorso 13 agosto ha, infatti, introdotto alcune novità in materia di conciliazione vita-lavoro, alcune delle quali applicabili anche alle figure contemplate nel Ccnl domestico. Se da una parte il Decreto non modifica la durata totale del congedo obbligatorio di paternità (10 giorni), dall’altra stabilisce che questo possa essere fruito non più solamente entro i 5 mesi successivi alla nascita ma anche a partire dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto. Altra novità: il periodo di congedo per i neo papà viene raddoppiato a 20 giorni in caso di parto plurimo.