Colf, badanti e baby sitter in gravidanza hanno diritto all’astensione retribuita dal lavoro per un periodo di 5 mesi, la cosiddetta maternità obbligatoria: due mesi prima del parto e 3 mesi dopo. In caso di certificazione da parte del ginecologo della Asl è anche possibile prevedere una flessibilità, posticipando di un mese l’entrata in maternità, per poter poi fruire di 4 mesi di stop successivamente alla nascita del figlio o tutti i 5 mesi successivi al parto. Con la circolare n° 106 del 29 settembre l’Inps ha recentemente chiarito che la domestica, una volta ottenute le dovute certificazioni, non è più tenuta a produrle all’Istituto nazionale di previdenza, sarà infatti sufficiente consegnarle direttamente al datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese in modo che questo possa possa legittimamente consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa

L’indennità, l’80% del salario convenzionale sul quale sono versati i contributi orari, è pagata direttamente dall’Inps ma ovviamente devono sussistere alcuni requisiti:

  • 26 settimane di versamenti contributivi nei 6 mesi precedenti il periodo di astensione obbligatoria
  • 52 settimane di versamenti contributivi nei 24 mesi precedenti il periodo di astensione obbligatoria;

Importante sapere che per le neo mamme regolarmente iscritte a Cassacolf è previsto un contributo di 500 euro per ogni figlio nato ed un rimborso fino ad un massimo di 2000 euro per le spese sanitarie sostenute nel corso della gravidanza. Infine, anche per il comparto domestico vale la regola per cui la lavoratrice in gravidanza non può essere licenziata fino al termine della maternità obbligatoria. Quello che non è, invece, previsto, è l’astensione facoltativa, il cosiddetto congedo parentale.