Con l’arrivo della stagione estiva è fondamentale per i datori di lavoro domestico conoscere e applicare le disposizioni contrattuali relative alle ferie di colf, badanti e baby sitter. Un corretto adempimento di questi obblighi non solo garantisce il rispetto dei diritti dei lavoratori, ma contribuisce anche a mantenere un rapporto sereno e conforme alla normativa vigente.
In generale, in base a quanto stabilito dall’articolo 17 del Ccnl Domestico, il lavoratore domestico ha diritto a 26 giorni di ferie retribuite per ogni anno di lavoro (ne maturano in media 2,16 giorni per ogni mese). La programmazione delle ferie deve essere concordata tra le parti: preferibilmente l’accordo dovrà essere formalizzato in fase di assunzione, così da evitare fraintendimenti o sovrapposizioni con altre esigenze familiari. Importante sapere che almeno 2 settimane di ferie devono essere fruite entro l’anno in cui maturano, mentre le restanti possono essere utilizzate entro i 18 mesi successivi.
Per quanto riguarda l’aspetto economico, la normativa prevede che i lavoratori conviventi ricevano, durante il periodo di ferie la normale retribuzione mensile, a questa si aggiungerà l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio (non usufruendo di tali benefici durante l’assenza il lavoratore ha diritto ad una compensazione). Al contrario, nel caso di lavoratori ad ore, il trattamento economico delle ferie si calcola dividendo la retribuzione mensile media per 26, ottenendo così il valore giornaliero da corrispondere per ciascun giorno di ferie.
Va ricordato che le ferie non possono essere monetizzate in busta paga, se non al momento della cessazione del rapporto di lavoro. E ancora: durante questo periodo i contributi previdenziali devono comunque essere versati regolarmente.
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