Malattia colf e badante: come funziona?
In caso di malattia la colf o la badante assunta ad ore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro – salvo cause di forza maggiore o impedimenti – entro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. Successivamente dovrà far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico indicante la prognosi di inabilità al lavoro entro due giorni dal relativo rilascio, o in alternativa il numero di protocollo del certificato.
Per colf o badanti conviventi, invece, non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo di produrre il certificato medico per i conviventi qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali questi non siano presenti nell’abitazione del datore di lavoro.
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Chi paga la malattia della colf o della badante
A pagare la malattia del lavoratore domestico, colf o badante, ad ore o in regime di convivenza, è la famiglia stessa. Modi e tempi dipendono dalla retribuzione concordata al momento dell’assunzione e dall’anzianità di servizio. Importante, quindi, sapere che non è l’Inps a farsi carico della malattia e neppure la Cassacolf, quindi nessuna comunicazione specifica deve essere inoltrata a questi due enti.
Quanti giorni di malattia spettano a colf e badanti
Malattia colf e badante per anzianità fino a 6 mesi di servizio.
In questo caso il contratto nazionale prevede che il datore di lavoro riconosca 8 giorni di malattia pagati all’anno. Come? Fino al 3° giorno consecutivo, con un importo pari al 50% della retribuzione globale di fatto giornaliera mentre dal 4° giorno in poi pari al 100% della retribuzione globale di fatto. Finito questo periodo si entra in quello di comporto, ovvero della conservazione del posto di lavoro, fino al decimo giorno.
Malattia colf e badante per anzianità da 6 mesi a 2 anni.
Il contratto prevede che il datore di lavoro riconosca 10 giorni l’anno di malattia pagati nelle stesse modalità di cui sopra: fino al 3° giorno consecutivo con un importo pari al 50% della retribuzione globale di fatto giornaliera mentre dal 4° giorno in poi pari al 100% della retribuzione globale di fatto. La conservazione del posto è obbligatoria sino al 45° giorno di malattia.
Malattia colf e badante per anzianità oltre i 2 anni.
La regola stabilita nel contratto è che il datore di lavoro riconosca 15 giorni di malattia pagati fino al 3° giorno consecutivo con un importo pari al 50% della retribuzione globale di fatto giornaliera mentre dal 4° giorno in poi pari al 100% della retribuzione globale di fatto. Vige il divieto di licenziamento sino al 180° giorno di malattia.
Malattia nei giorni di festività
Cosa succede se la malattia si verifica in un giorno festivo o durante le ferie? Se la malattia cade sul solo giorno festivo, non deve essere comunicata al datore di lavoro né registrata in busta paga. Il festivo che cade all’interno di un periodo di malattia retribuita è regolarmente pagato. Se la malattia si verifica durante un periodo di ferie possiamo avere due differenti esiti. Nel caso in cui la patologia abbia determinato un ricovero in ospedale, le ferie sono sospese e il periodo è trattato come malattia per tutta la durata indicata sul certificato. Qualora invece l’infermità non abbia determinato il ricovero, le ferie continuano a decorrere e l’evento malattia non è registrato in busta paga.
Malattia non retribuita: la conservazione del posto di lavoro
Il contratto nazionale di lavoro domestico assicura al lavoratore non solo un periodo di malattia retribuita secondo i criteri sopra citati ma gli garantisce anche il diritto alla conservazione del posto di lavoro, ovvero il cosiddetto periodo di comporto. Anche questo varia a seconda dei mesi di attività svolta presso lo stesso datore di lavoro: 10 giorni quando l’anzianità è fino a 6 mesi, 45 giorni da 6 mesi a 2 anni e 180 giorni oltre i 2 anni. In questo arco temporale il domestico non viene pagato ma non può essere licenziato: il datore non versa contributi ma deve accantonare comunque il Tfr e continuano a maturare tredicesima e ferie. In caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL, i periodi sopracitati sono aumentati del 50%.
Versamenti contributivi durante la malattia
Quando un collaboratore, come una badante o una colf, si ammala, è normale chiedersi come vengono gestiti i contributi INPS durante questo periodo. Ecco una spiegazione chiara. I contributi vengono calcolati solo per il periodo di malattia retribuita sulla base dell’orario di lavoro contrattualmente pattuito. I periodi di malattia non retribuita non sono soggetti a versamenti contributivi.
Alcuni esempi pratici
Malattia del collaboratore convivente a tempo pieno: 1° esempio
È il caso di un assistente familiare – colf convivente a tempo pieno assunto il 01/03/2024, con retribuzione mensile lorda di 1000 euro. A dicembre 2024 il dipendente si ammala per la prima volta e consegna al datore un certificato con prognosi dal 2/12 al 10/12, periodo in cui non sarà presso l’abitazione del datore. In base all’anzianità di servizio ha diritto al pagamento di 10 giorni di malattia e non avendo usufruito di nessun giorno, sarà quindi da retribuire l’intero periodo di malattia (9 giorni di calendario). I primi tre giorni al 50% ed i rimanenti 6 al 100%. Calcoliamo, quindi, il valore del giorno di malattia, che sarà pari a 1/30 della retribuzione globale di fatto, ossia la retribuzione mensile pattuita (1000 euro), più l’indennità vitto e alloggio (198,00 euro) e dividiamo il risultato così ottenuto per 30.
1.000,00 + 198,00 = 1.198,00:30= 39,93 euro per un giorno di malattia, ridotto al 50% (19,966 euro) per i primi tre giorni.
Ritornando al nostro esempio:
– (dal 2 al 4/12) 3 giorni x 19,967 = 59,901 euro
– dal (5/12 al 10/12) 6 giorni x 39,93= 239,58 euro
La retribuzione dei 9 giorni di malattia sarà 59,901 + 239,58 = 299,481 euro
Malattia del collaboratore non convivente: 2° esempio
Prendiamo il caso di un assistente familiare – colf non convivente assunta il 01/03/2022, con retribuzione oraria di 7 euro per 6 ore settimanali. Ad aprile 2024 il dipendente si ammala per la prima volta e consegna al datore un certificato con prognosi dal 01/04 al 06/04, rientra quindi in servizio ma pochi giorni dopo comunica una nuova malattia dal 18/04 al 21/04. In base all’anzianità di servizio ha diritto al pagamento di 15 giorni di malattia e non avendo usufruito di nessun giorno, sarà quindi da retribuire l’intero periodo di malattia (10 giorni di calendario). I primi tre giorni per ogni evento al 50% ed i rimanenti al 100%. Calcoliamo, quindi, il valore del giorno di malattia, che sarà pari a 1/30 della retribuzione globale media mensile, il cui importo si conteggia in questo modo: 6 ore settimanali x 7€ x 52 settimane/12 mesi= 182 euro e poi dividiamo il risultato così ottenuto per 30.
182: 30 = 6,066 euro per un giorno di malattia, ridotto al 50% (3,033 euro) per i primi tre giorni.
Ritornando al nostro esempio:
– (dal 01/4 al 03/04) 3 giorni x 3,033 = 9,099 euro
– dal (04/04 al 06/04) 3 giorni x 6,066= 18,198 euro
– (dal 18/4 al 20/04) 3 giorni x 3,033 = 9,099 euro
– (dal 21/4 al 21/4) 1 giorno x 6,066= 6,066 euro
La retribuzione dei 10 giorni di malattia sarà 9,099 + 18,198 + 9,099+ 6,066 = 42,462 euro



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