La gestione della maternità di colf, badanti e baby sitter richiede una particolare attenzione da parte del datore di lavoro, che deve assicurarsi il rispetto dei diritti delle lavoratrici ma anche una corretta gestione amministrativa. Il Ccnl del lavoro domestico e la normativa vigente offrono precise indicazioni sulle regole da seguire nel caso in cui la vostra colf, badante o baby sitter vi comunichi la sua ‘dolce attesa’.

Pagamenti e Costi

  • La maternità dei lavoratori è pagata dall’Inps, che copre il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, un periodo che dura 5 mesi, due mesi prima del parto e 3 mesi dopo. Qui maggiori informazioni su cosa prevede il Ccnl a tutela della maternità.
  • Tuttavia, la maternità della lavoratrice domestica non è proprio a ‘costo zero’ per il datore. Durante questo periodo, infatti, sebbene la famiglia non debba corrispondere la retribuzione, maturano comunque al 100% le ferie e del TFR ed il 20% della tredicesima.
  • Stop anche ai contributi, che nel periodo di maternità della lavoratrice non devono essere versati ma sono solo figurativi.

Documentazione Richiesta

  • Il lavoratore dovrà obbligatoriamente fornire al datore di lavoro domestico il certificato contenente la data presunta del parto (DPP) necessariamente redatto dal medico della Asl e non dal ginecologo privato. Solo con questo documento alla mano si potrà stabilire l’inizio del periodo della maternità;
  • La fine del periodo di astensione è invece determinata dal certificato di nascita del neonato, che dovrà essere prodotto e consegnato al datore non appena disponibile.

Cessazione del Rapporto di Lavoro

  • Durante tutto il periodo della gravidanza (se verificatasi dopo l’assunzione) e fino alla fine dell’astensione obbligatoria non sarà possibile interrompere il rapporto di lavoro, se non per dimissioni da parte della stessa lavoratrice. Diverso il caso di un rapporto di lavoro a tempo determinato: in questa fattispecie di contratto il rapporto si può interrompere anche in presenza di una gravidanza quando arriva a naturale scadenza.

Indennità di maternità della Cassacolf per datori e lavoratori

  • In caso di maternità della colf, badante o baby sitter la Cassacolf mette a disposizione alcune indennità:
  • Un rimborso ai datori di lavoro pari a 300 euro annuo per l’assunzione di un sostituto che subentri a quello principale in dolce attesa. Per accedere a questo beneficio è necessario aver pagato almeno un anno di contribuzione in favore della Cassa. Al momento della richiesta il datore deve altresì presentare la documentazione che attesti l’avvenuta assunzione del lavoratore sostituito (lettera di assunzione; denuncia di instaurazione rapporto Inps; prospetti paga e/o ricevute di pagamento bollettino trimestrale Inps).
  • Un contributo maternità per le lavoratrici domestiche iscritte in caso di nascita di un figlio nel limite massimo annuo di € 500,00 per neonato.
  • Maggiori informazioni sulle prestazioni Cassacolf in caso di maternità sono presenti in questo video.