Il Decreto ‘Cura Italia’ ha previsto anche per il settore domestico uno slittamento dei contributi previdenziali al 10 giugno in relazione all’attività lavorativa svolta da colf, badanti e baby sitter nel periodo tra il 23 febbraio ed il 31 maggio. Nessun versamento dovrà, quindi, essere fatto entro il 10 aprile, come prevede il tradizionale calendario. Ma cosa succede in caso di interruzione del rapporto di lavoro? Normalmente il datore è tenuto a versare i contributi previdenziali maturati dal proprio dipendente entro 10 giorni dalla data di cessazione del rapporto. Con il Cura Italia, però, anche questa regola cambia: se l’interruzione è avvenuta tra il 23 febbraio ed il 31 maggio si potranno versare i contributi sempre entro il 10 giugno.

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