Con la Legge 203/2024, cosiddetta “Collegato lavoro”, è stato modificato il periodo di prova per i contratti a tempo determinato. La nuova norma stabilisce che si debba prevedere 1 giorno di prova ogni 15 giorni di calendario di durata del contratto, con un minimo di 2 giorni di lavoro effettivo. La disposizione vale per tutti i rapporti a termine, compresi quelli del settore domestico, ma si applica solo se il trattamento risulta più favorevole per il lavoratore rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo.
Nel lavoro domestico, il periodo di prova è disciplinato dall’articolo n. 12 del Ccnl, che si applica anche ai rapporti a tempo determinato. La nuova indicazione non comporta grandi cambiamenti per le figure non conviventi (ad esclusione di quelle inquadrate a livello D e Ds). In sintesi: sotto ai 3 mesi si applica la nuova regola, oltre i 3 mesi di durata del contratto il Ccnl risulta più vantaggioso, poiché prevede un massimo di 8 giorni di prova.
Diversa la situazione per i conviventi e per i lavoratori inquadrati nei livelli D e DS, per i quali il contratto collettivo stabilisce un periodo di prova di 30 giorni di lavoro effettivo. In questi casi, la nuova legge risulta più favorevole quando si tratta di contratti a termine di durata inferiore ai 15 mesi, poiché il periodo di prova si riduce proporzionalmente alla durata del contratto: ad esempio 6 giorni per un contratto di 3 mesi, 12 giorni per 6 mesi o 24 giorni per un anno. Solo dal 15 mese in poi si raggiungono nuovamente i 30 giorni previsti dal Ccnl.



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