“Il datore di lavoro può presentare istanza di regolarizzazione a favore di un cittadino straniero presente sul territorio nazionale prima dell’8 marzo. Rientrano perciò in tali categorie anche i richiedenti protezione internazionale (a prescindere da quando hanno presentato istanza), i denegati ricorrenti, gli irregolari, i possessori di permesso di soggiorno valido, gli stranieri oggetto di provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull’ingresso ed il soggiorno (eccetto quelli previsti dal comma 10, lettera a) dell’art.103), i titolari di permesso di soggiorno non convertibile in permesso di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo studio, turismo, cure mediche, motivi religiosi, protezione speciale….)”. E’ questo uno dei nuovi chiarimenti che, proprio su sollecitazione di Assindatcolf, arrivano dal Ministero dell’Interno relativamente alla procedura di emersione disposta dal comma 1 dell’art.103 del DL 34/2020. Il Viminale ha infatti da poco pubblicato le nuove Faq.