Tutte le istanze di emersione presentate ai sensi del Dl. n° 34 del 2020 ancora in istruttoria – ovvero in attesa dei pareri della Questura e dell’Ispettorato nazionale del Lavoro – avanzano alla fase di convocazione. E’ questa la principale novità stabilita nella Circolare pubblicata lo scorso 11 maggio 2023 dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e immigrazione. Secondo quanto stabilito nel documento, l’avanzamento è disposto in automatico a decorrere dal 15 maggio 2023.

Rinvenendo applicabile anche in tale procedimento il termine di 180 giorni dalla presentazione dell’istanza per la definizione del procedimento amministrativo (in virtù anche delle recenti sentenze del Consiglio di Stato n. 3578/2022 e 3645/2022 e sentito il parere positivo dell’Avvocatura Generale), la circolare si è resa necessaria per evitare un impatto dirompente sotto il profilo del contenzioso, considerato l’elevato numero di domande che, a quasi 3 anni dall’approvazione del provvedimento, erano ancora pendenti.

Nel documento viene anche precisato che se nel frattempo, una volta stipulato il contratto di lavoro, dovesse pervenire il parere negativo della Questura, ovvero dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, lo Sportello Unico potrà comunque agire in via di autotutela revocando il provvedimento.