Con la nota n. 616 del 3 aprile 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito che il pagamento mensile del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) direttamente in busta paga, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, è da considerarsi illegittimo perché lo trasforma in una componente retributiva ordinaria, con implicazioni fiscali e contributive.

Ma cosa è il TFR?

Il trattamento di fine rapporto è una somma (circa una mensilità per ogni anno di attività) che il lavoratore accumula e che il datore deve versare al termine del contratto come una sorta di “liquidazione”. Tra il 2015 e il 2018 era stato introdotto un regime sperimentale che consentiva di erogare il TFR mensilmente. Tuttavia questa prerogativa non è stata mai applicata al settore domestico. Oggi l’INL torna sull’argomento ribadendo che non è possibile elargire il TFR mensilmente e che in caso di irregolarità i funzionari ispettivi sono tenuti ad ordinare al datore di lavoro di cessare immediatamente questa prassi e di ripristinare il corretto versamento del TFR secondo le disposizioni di legge.

Il TFR nel lavoro domestico

L’ultimo chiarimento dell’INL si applica anche al lavoro domestico. È quindi illegittimo liquidare mensilmente una quota del TFR in busta paga. Tuttavia, il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il settore domestico (art. 41) prevede che, annualmente, il lavoratore possa ricevere un’anticipazione fino al 70% del TFR maturato nel corso dell’anno. Questa erogazione è distinta dal pagamento mensile in busta paga, rappresentando una misura straordinaria prevista da specifici accordi contrattuali, e non una componente fissa della retribuzione.

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Percezione nelle famiglie

Secondo un’indagine condotta su un campione di 2.400 nuclei familiari e contenuta nel Rapporto 2024 “Family (Net) Work”, il 58,3% dei datori di lavoro nel settore domestico preferisce invece liquidare il TFR al termine del rapporto lavorativo. Una parte significativa, pari al 35,9%, opta per l’anticipazione totale del TFR alla fine dell’anno.

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