Anche i datori di lavoro domestico rientrano tra i soggetti destinatari della sospensione dei versamenti dei contributivi previdenziali e assistenziali concessi in seguito agli eventi alluvionali verificatasi nel centro Italia a maggio 2023. Le indicazioni tecniche e la lista dei territori inclusi sono contenuti nella circolare Inps n. 67 del 20 luglio 2023.

Nel dettaglio, si stabilisce che per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza (ovvero la sede legale o la sede operativa) nei territori coinvolti, hanno diritto alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 (tra cui rientra anche il pagamento dei contributi per lavoro domestico relativa al 2° trimestre 2023). In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se la scadenza è prevista per il 31 agosto 2023. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali devono essere effettuati entro il 20 novembre 2023.