Datori di lavoro domestico che hanno aderito alla sanatoria 2020, arrivano i chiarimenti del Viminale nel caso in cui il rapporto si sia interrotto prima della conclusione della procedura stessa. Come noto, anche a causa della pandemia, la procedura di convocazione presso lo Sportello Unico (uno dei passaggi fondamentali per il completamento dell’iter di regolarizzazione) sta subendo fortissimi rallentamenti.
Alla luce di questa condizione il Ministero dell’Interno, con circolare dell’11 maggio 2021, ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alle procedure da seguire. Per prima cosa viene estesa anche al comparto domestico una delle disposizioni contenute nella circolare n. 3020 del 21 aprile 2021: il subentro di un nuovo datore di lavoro (anche se non componente del nucleo familiare del precedente) è consentito anche nel caso in cui il rapporto di lavoro che aveva inizialmente dato adito alla richiesta si sia concluso perché spirato il termine finale, ossia in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato. Viene, inoltre, precisato che il subentro è possibile anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per cause non di forza maggiore.
Infine, la circolare chiarisce che nel caso in cui non vi sia un nuovo datore di lavoro disponibile al subentro potrà comunque essere rilasciato allo straniero, anche in considerazione del lasso temporale intercorso dall’invio dell’istanza iniziale e l’alto numero di pratiche ancora in trattazione, un permesso di soggiorno per attesa occupazione. In ogni caso le Prefetture, al fine di verificare che la domanda iniziale non fosse fittizia, procederanno alla convocazione presso lo Sportello sia del datore di lavoro che aveva avanzato istanza di emersione, che del lavoratore, per il perfezionamento della procedura di sottoscrizione del contratto di lavoro cessato.